AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalita' organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (a), e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni (b), nonche' delle norme di esecuzione vigenti. 2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c) , anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, (( con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. )) 3. (( Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, )) o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale (d) . 4. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale (d), delle operazioni di perquisizione e' data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.
(a) La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario di Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge". (b) L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, e' cosi' formulato: "Art. 19. - Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare. Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura". (c) La legge n. 152/1975 reca: "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato". (d) Si trascrive il testo degli articoli 349 e 352 del codice di procedura penale: "Art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). - 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonche' altri accertamenti. 3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66. 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore. 5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. 6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto". "Art. 352 (Perquisizioni). - 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare puo' essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione".