AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  D.P.R.  28  dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Fermo  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti, i prefetti
delle province siciliane, nell'ambito di operazioni  di  sicurezza  e
controllo  del territorio e di prevenzione di delitti di criminalita'
organizzata,  sono  autorizzati  ad  avvalersi  di   contingenti   di
personale  militare  delle  Forze  armate,  posti a loro disposizione
dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo  13  della
legge  1 aprile 1981, n. 121 (a), e dell'articolo 19 del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato  con  regio  decreto  3
marzo  1934,  n.  383,  e successive modificazioni (b), nonche' delle
norme di esecuzione vigenti.
  2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1  i  militari  delle
Forze   armate  agiscono  con  le  funzioni  di  agenti  di  pubblica
sicurezza.  Essi  possono  procedere  alla  identificazione  e   alla
immediata  perquisizione  sul posto di persone e mezzi di trasporto a
norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c) ,  anche
al  fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in
pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi  o  delle
infrastrutture  vigilati, (( con esclusione delle funzioni di polizia
giudiziaria. ))
  3. (( Ai fini di identificazione, per completare gli  accertamenti,
per  procedere  a  tutti  gli  atti  di polizia giudiziaria, )) o per
completare gli accertamenti o per altri gravi  motivi,  il  personale
impiegato  nelle  operazioni  di cui al comma 1 accompagna le persone
indicate al comma 2 presso i  piu'  vicini  uffici  o  comandi  della
Polizia  di  Stato  o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi,
gli esplosivi  e  gli  altri  oggetti  eventualmente  rinvenuti.  Nei
confronti  delle  persone  accompagnate  si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale (d) .
  4. In conformita' a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 352 del codice di procedura penale (d), delle operazioni
di  perquisizione  e' data notizia, senza ritardo e comunque entro 48
ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in
cui le operazioni sono  effettuate,  il  quale,  se  ne  ricorrono  i
presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.
 
             (a)  La  legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza".    Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  13  di  detta  legge, come
          modificato dall'art. 12 del D.L. 13 maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203:
             "Art.  13  (Prefetto).  -  Il  prefetto   e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza.
             Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica  nella  provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura
          unita' di indirizzo e coordinamento  dei  compiti  e  delle
          attivita'  degli  ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
          nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
             A tali fini  il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
             Il  prefetto  dispone della forza pubblica e delle altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
             Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni
          sull'attivita'  delle  forze  di  polizia in riferimento ai
          compiti di cui al presente articolo.
             Il prefetto tiene informato il  commissario  di  Governo
          nella  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
             (b) L'art. 19 del testo unico  della  legge  comunale  e
          provinciale,  approvato  con  R.D.  n.  383/1934,  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 19. - Il prefetto rappresenta il potere  esecutivo
          nella provincia.
             Esercita  le  attribuzioni a lui demandate dalle leggi e
          dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento  di
          attribuzioni  tra  l'autorita' amministrativa e l'autorita'
          giudiziaria.
             Vigila   sull'andamento   di    tutte    le    pubbliche
          amministrazioni  e adotta, in caso di urgente necessita', i
          provvedimenti indispensabili  nel  pubblico  interesse  nei
          diversi rami di servizio.
             Ordina   le   indagini  necessarie  nei  riguardi  delle
          amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
             Invia  appositi  commissari  presso  le  amministrazioni
          degli   enti   locali  territoriali  e  istituzionali,  per
          compiere in caso di ritardo o di omissione da  parte  degli
          organi  ordinari,  previamente e tempestivamente invitati a
          provvedere,  atti obbligatori per legge o per reggerle, per
          il periodo di tempo strettamente  necessario,  qualora  non
          possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
             Tutela  l'ordine  pubblico  e  sovrintende alla pubblica
          sicurezza, dispone della forza pubblica e  puo'  richiedere
          l'impiego di altre forze armate.
             Presiede   gli   organi   consultivi,   di  controllo  e
          giurisdizionali sedenti presso la prefettura".
             (c) La legge n. 152/1975 reca:  "Disposizioni  a  tutela
          dell'ordine  pubblico".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
             "Art. 4. -  In  casi  eccezionali  di  necessita'  e  di
          urgenza,  che  non  consentono  un tempestivo provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed  agenti  della
          polizia  giudiziaria  e  della  forza pubblica nel corso di
          operazioni  di  polizia  possono   procedere,   oltre   che
          all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
          al  solo  fine  di  accertare l'eventuale possesso di armi,
          esplosivi e strumenti di  effrazione,  di  persone  il  cui
          atteggiamento  o la cui presenza, in relazione a specifiche
          e concrete circostanze di luogo e  di  tempo  non  appaiono
          giustificabili.
             Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione
          puo'  estendersi  per  le  medesime  finalita'  al mezzo di
          trasporto utilizzato dalle persone suindicate per  giungere
          sul posto.
             Delle  perquisizioni  previste nei commi precedenti deve
          essere  redatto  verbale,  su  apposito  modulo,   che   va
          trasmesso   entro  quarantotto  ore  al  procuratore  della
          Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
          all'interessato".
             (d) Si trascrive il testo degli articoli 349 e  352  del
          codice di procedura penale:
             "Art.   349   (Identificazione  della  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
          1. La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione
          della  persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
             2.  Alla identificazione della persona nei cui confronti
          vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
          ove  occorra,   rilievi   dattiloscopici,   fotografici   e
          antropometrici nonche' altri accertamenti.
             3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la  polizia
          giudiziaria invita la persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte  le  indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
          per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
          le disposizioni dell'art. 66.
             4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1  rifiuta
          di   farsi   identificare  ovvero  fornisce  generalita'  o
          documenti  di  identificazione  in   relazione   ai   quali
          sussistono  sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
          la polizia giudiziaria la accompagna nei  propri  uffici  e
          ivi  la  trattiene per il tempo strettamente necessario per
          la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
             5. Dell'accompagnamento e  dell'ora  in  cui  questo  e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni  previste  dal comma 4, ordina il rilascio della
          persona accompagnata.
             6. Al pubblico ministero e' data  altresi'  notizia  del
          rilascio  della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
          e' avvenuto".
             "Art. 352 (Perquisizioni).  -  1.  Nella  flagranza  del
          reato  o  nel  caso  di  evasione, gli ufficiali di polizia
          giudiziaria procedono a perquisizione  personale  o  locale
          quando  hanno  fondato motivo di ritenere che sulla persona
          si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato  che
          possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
          tracce  si  trovino  in  un  determinato luogo o che ivi si
          trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
             2.  Quando  si  deve  procedere   alla   esecuzione   di
          un'ordinanza  che  dispone  la  custodia  cautelare o di un
          ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona
          imputata  o  condannata  per  uno  dei   delitti   previsti
          dall'art.  380  ovvero al fermo di una persona indiziata di
          delitto,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono
          altresi'  procedere  a  perquisizione personale o locale se
          ricorrono i presupposti indicati nel comma 1  e  sussistono
          particolari   motivi  di  urgenza  che  non  consentono  la
          emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
             3. La perquisizione  domiciliare  puo'  essere  eseguita
          anche  fuori  dei  limiti temporali dell'art. 251 quando il
          ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
             4. La polizia giudiziaria  trasmette  senza  ritardo,  e
          comunque   non   oltre  le  quarantotto  ore,  al  pubblico
          ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
          il  verbale  delle  operazioni  compiute.     Il   pubblico
          ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto
          ore successive, convalida la perquisizione".